(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 7 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 F i n a l i t a' 1. La Regione Lazio riconosce e tutela le attivita' educative, didattiche, sociali che organizzazioni e associazioni giovanili senza scopo di lucro intendono realizzare nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'attivazione di campeggi e soggiorni sul territorio regionale. 2. Le attivita' disciplinate dalla presente legge non si considerano attivita' di campeggio e di soggiorno ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche) e successive modifiche e dei regolamenti regionali 24 ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e successive modifiche e 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) e successive modifiche.