(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio 
                     n. 41 del 7 novembre 2009) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                          F i n a l i t a' 
 
    1. La Regione Lazio riconosce e tutela  le  attivita'  educative,
didattiche, sociali che organizzazioni e associazioni giovanili senza
scopo  di  lucro  intendono  realizzare  nell'ambito  dei  loro  fini
istituzionali  e  statutari  mediante  l'attivazione  di  campeggi  e
soggiorni sul territorio regionale. 
    2.  Le  attivita'  disciplinate  dalla  presente  legge  non   si
considerano attivita' di campeggio e  di  soggiorno  ai  sensi  della
legge regionale 6 agosto 2007,  n.  13  (Organizzazione  del  sistema
turistico regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.
14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
realizzazione  del   decentramento   amministrativo»   e   successive
modifiche) e successive modifiche  e  dei  regolamenti  regionali  24
ottobre  2008,  n.   16   (Disciplina   delle   strutture   ricettive
extralberghiere) e successive modifiche e  24  ottobre  2008,  n.  18
(Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta)  e  successive
modifiche.